Le motivazioni

Manganellate al giornalista Origone, i giudici che hanno condannato i poliziotti: “Aggressione ingiustificata a persona inerme”

Le motivazioni della sentenza del processo d'appello bis che ha valutato "volontarie" le lesioni da parte dei quattro agenti del reparto mobile

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Genova. E’ stato “illegittimo l’uso ripetuto dei manganelli” da parte di quattro agenti del reparto mobile di Genova nei confronti del giornalista di Repubblica Stefano Origone, rimasto ferito nell’ambito degli scontri tra manifestanti antifascisti e polizia in occasione del comizio di Casapound del 23 maggio 2019 e le lesioni che i poliziotti gli hanno provocato devono essere considerate “dolose”.

Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Genova nelle motivazioni della sentenza di appello bis che a gennaio ha condannato i quattro agenti a un anno di reclusione per lesioni volontarie aggravate, con sospensione condizionale della pena.

Origone, scrivono i giudici non solo al momento della carica della polizianon aveva posto in essere alcun comportamento finalizzato ad ostacolare l’atto dei poliziotti ma stava addirittura tentando di allontanarsi, così realizzando spontaneamente l’effetto cui era finalizzata la carica”. In ogni caso, i colpi successivi “inferti da tutti gli imputati con manganelli e calci, quando la parte lesa era ormai sopraffatta e si trovava a terra” non possono trovare una giustificazione. Gli agenti si erano difesi dicendo di aver scambiato il giornalista per un manifestante ma per la Corte  manca qualsiasi “concreto elemento in tal senso” e si è trattato invece di una “ingiustificata aggressione all’integrità fisica” di fronte “all’obiettiva assenza di pericolosità” tanto che era dovuto intervenire il primo dirigente Giancarlo Bove che “ha dovuto proteggere la parte lesa con il proprio corpo dalla furia dei colleghi”.

I quattro agenti, assistiti dagli avvocati Rachele Destefanis e Paolo Costa,  avevano scelto il rito abbreviato ed erano stati condannati in primo grado a 40 giorni di reclusione perché per la giudice si trattava di lesioni ‘colpose’. In appello la sentenza era stata ‘corretta’ trasformando la reclusione con una sanzione di 2.582 euro visto che le lesioni colpose sono di competenza del giudice di pace che non può applicare pene detentive. Dopo il ricorso in Cassazione del sostituto procuratore generale Alessandro Bogliolo che aveva ribadito che si trattava di lesioni ‘dolose’ gli Ermellini avevano annullato la sentenza con rinvio a un nuovo processo d’appello. 

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