Genova. La giudice Caterina Lungaro, con ordinanza letta questa mattina nell’udienza preliminare per il Crack Qui! Group ha escluso la gran parte delle parti civili che avevano chiesto di costituirsi contro Gregorio Fogliani e gli altri trenta imputati per il maxi-fallimento della società di buoni pasto.
Nelle 23 pagine di ordinanza la gup chiarisce nel dettaglio le ragioni delle singole esclusioni che in molti casi sono legate a un aspetto tecnico legato alla riforma Cartabia che prevede che le costituzioni di parte civile nel processo penale contengano già il danno concreto e una sua quantificazione, come avviene di fatto nel processo civile.
A questo si aggiunge il dato di fondo che, essendo stata ammessa la costituzione nel processo dei curatori del Fallimento’ sia di Qui!Group sia di Qui!Service che raccolgono in un soggetto giuridico la massa dei creditori per coprire i danni patrimoniali, le costituzioni avrebbero potuto essere fatte solo per ‘danni ulteriori’ subiti, come il danno morale o quello di immagine, oppure per reati specifici nei confronti di alcuni imputati per cui sia stata presentata una querela a parte.
Così sono state ammesse un gruppo di sei aziende che avevano presentato querela per truffa aggravata ed estorsione nei confronti di alcuni specifici imputati mentre sono state escluse decine di aziende che hanno presentato richieste di costituzione per reati generici o talvolta non contenuti nel capo di imputazione.
La giudice ha escluso la costituzione di parte civile da parte dei sindacati e di tutte le associazioni di consumatori (avevano provato a chiedere i danni fra gli altri Fedeconsumatori, Adoc, Assoutenti, adiconsum, Codacons).
Per il giudice “i reati di bancarotta tutelano la garanzia dei creditori fornita dal patrimonio societario” cioè “i creditori rappresentati dalla moltitudine di società che avendo stipulato una convenzione con Qui Group s.p.a. hanno maturato crediti per mancato rimborso dei buoni pasto” mentre “le associazioni si occupano di fatto in modo prevalente, invece, della tutela del consumatore non dell’operatore economico”. “Il consumatore, in ipotesi, è stato fruitore di buoni pasto emessi dal proprio datore di lavoro come servizio sostitutivo della mensa e l’impossibilità successiva di spendere i buoni pasto, nella sua qualità di consumatore, non è derivata in modo mediato dal comportamento che la pubblica accusa contesta agli imputati ma è conseguente al rifiuto degli operatori commerciali di accettare i buoni pasto”
L’esclusione dei sindacati deriva dal fatto che i sindacati (Uil, Cgil e altri) non hanno dimostrato nell’atto di costituzione di parte civile”di aver svolto in modo continuativo attività volta a tutelare” l’interesse dei lavoratori che erano stati privati di fatto dei buoni pasti, che venivano respinti dai commerciati “a prescindere dal fatto che anche in tale caso non si ravvede un nesso causale diretto con i reati in questione da parte del lavoratore quanto piuttosto il nocumento del datore di lavoro”.
Ammessa la costituzione di parte civile della Consip, la centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione, che con Qui! group aveva un contratto. Tutte le parti escluse potranno ritentare la costituzione nel successivo dibattimento, per gli imputati che non sceglieranno di patteggiare né di fare il rito abbreviato.
Su trenta imputati sono finora una dozzina quelli che potrebbero patteggiare la pena e altri cinque scegliere il rito abbreviato ma al momento si tratta di richieste del tutto informali. Il 15 marzo l’udienza preliminare entrerà nel vivo con l’avvio della discussione del pubblico ministero Patrizia Petruzziello.