Genova. Via libera di Regione Liguria alla proroga al 30 giugno 2023 della scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione ticket.
Sarà comunque possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 30 giugno 2023: si potrà chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui si avrà bisogno di una richiesta medica, in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.
La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali Regione ha prorogato automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate: il loro certificato di esenzione (identificabile con il Codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare ad utilizzarlo.
Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl compilando il modulo revoca del certificato di esenzione per reddito: ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Sarà compito di Alisa coordinare le Asl per la realizzazione di una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini e sulle condizioni per usufruire dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria.
Cittadini interessati
I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del ministero dell’Economia) e in scadenza il 31 marzo 2023 e prorogate al 30 giugno 2023 sono:
• Codice E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
• Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico)
• Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
• Codice EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro)