Conti in tasca

Tasse, nel 2023 Imu invariata a Genova: cambia il regolamento sulla scissione del nucleo familiare

La Cassazione aveva stabilito che se, per esempio, il marito ha residenza a Genova e la moglie a Cogoleto nessuno dei due potesse accedere all'azzeramento dell'Imu prima casa ma ora tornerà possibile

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Genova. La prossima settimana la commissione Bilancio del Comune di Genova sarà chiamata a vagliare la proposta di giunta, avanzata dall’assessore Pietro Piciocchi, sul tema delle aliquote e detrazioni Imu in vigore nell’anno 2023. La buona notizia, già anticipata in sede di discussione del bilancio, a dicembre, è che la tassa sulla casa resta invariata.

A cambiare, però, sarà – almeno parzialmente – il regolamento per la disciplina dell’Imu. Questo per via di tre sentenze della Corte di Cassazione che avevano stretto le maglie delle detrazioni per i nuclei familiari in cui marito e moglie abbiano ciascuno residenze come prima casa in Comuni diversi. Fino a quelle sentenze entrambi potevano beneficiare delle detrazioni. Da dicembre il Comune di Genova ha fatto scattare migliaia di avvisi di accertamenti nei confronti di altrettanti proprietari.

I primi avvisi quelli relativi all’Imu 2016 ma non è escluso che nei prossimi mesi arriveranno quelli degli anni successivi: in tutto sono circa 3000 le famiglie a Genova che potrebbero doversi trovare a pagare gli arretrati sul secondo immobile.

La Cassazione ha stabilito che se, per esempio, il marito ha residenza a Genova e la moglie a Cogoleto nessuno dei due può accedere all’azzeramento dell’Imu prima casa. Furbetti? Forse, in realtà fino all’anno scorso molti commercialisti suggerivano di piazzare la doppia residenza e in alcuni casi la soluzione era necessaria per dinamiche familiari (l’altro aspetto clamoroso delle sentenze della Cassazione è che penalizza le coppie sposate rispetto alle coppie di fatto o unite civilmente).

Con il nuovo regolamento del Comune – che recepisce una decisione della Corte Costituzionale dello scorso autunno – si rende di nuovo possibile accedere alle detrazioni su uno dei due immobili anche in caso di “scissione del nucleo familiare” su due comuni diversi ma intanto l’articolo 2 del regolamento di disciplina dell’Imu che fino al 2022 era “Agli effetti dell’applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” perde completamente la seconda parte da “Nel caso in cui i componenti”. Viene cancellata anche la dicitura “nucleo familiare” dopo a “il possessore”.

Tornando all’Imu e alle aliquote, di seguito un riepilogo schematico delle percentuali e delle tipologie di immobili.

aliquota 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

aliquota 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all’Ufficio IMU del Comune, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,58% per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

aliquota 0,71% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

aliquota 0,78% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% ai sensi dell’art.1, comma 760 della L. 160/2019 ) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell’immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all’accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all’Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato e dell’attestazione previstadall’art.1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 (Min. Infrastrutture e Trasporti) attestante la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio IMU del Comune.

aliquota 0,76% Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell’avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell’art. 1 comma 746 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.L’aliquota si applica a far data dall’inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell’art. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,84% Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico – Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.

aliquota 0,84% Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell’anno 2022 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti:
– i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d’uso;
– i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell’edificio, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell’edificio, interventi di bonifica dall’amianto, interventi atti all’eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture;
– i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,84% per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell’art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L’aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L’aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della Start–up innovativa nell’apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,84% per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all’art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L’aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, agli immobili posseduti dalla “PMI innovativa”, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,84% per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell’anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l’aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 0,96% per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 0,96% per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, locate a soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d’impresa. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

aliquota 1,01% per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d’imposta.

aliquota 1,06% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25%in base all’art. 1,comma 760 della L. 160/2019) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98).

aliquota 1,06% (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Detrazione per abitazione principale
In base all’art.1, comma 749 della legge 160/2019, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:
alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della legge 160/2019;
alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Detrazione D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

Ai sensi dall’art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m. si stabilisce, per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 100, degli oneri, assunti dal soggetto passivo a proprio carico, di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1dall’art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell’anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’ammontare degli oneri assunti ed il patto in cui gli stessi rientrano. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.

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