Genova. Marco Bucci resta sindaco di Genova in carica fino a fine mandato, nel 2027. Il Tribunale civile del capoluogo ligure ha deciso che non c’era incompatibilità tra l’incarico da sindaco e quello di commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e quindi il primo cittadino non era ineleggibile.
L’udienza era legata all’esposto presentato nell’agosto scorso da 21 elettori genovesi tra cui l’ex rettore dell’Università Paolo Comanducci, l’ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l’ex presidente del tribunale Claudio Viazzi, assistiti dall’avvocato Luigino Montarsolo. Una battaglia annunciata già in campagna elettorale, con il centrosinistra che a più riprese aveva avvertito il sindaco sui rischi di ricorsi in caso di una sua vittoria.
“Le caratteristiche di specialità e straordinarietà dei poteri attribuiti ai Commissari Straordinari consentono di ritenere che tale incarico, oltre ad essere contraddistinto da una denominazione che non corrisponde a quella utilizzata dal legislatore, appartenga ad un genus del tutto diverso e irriducibile rispetto a tutti gli incarichi contenuti nell’elenco di cui all’art. 60 Tuel”. scrivono il presidente della prima sezione civile Mario Tuttobene e il giudice estensore Daniele Bianchi motivano il respingimento del ricorso,.
“Ciò induce a concludere – dicono – sulla base di una ricostruzione sistematica dell’istituto che l’intenzione del legislatore fosse quindi quella di escludere i Commissari Straordinari dall’ambito semantico dell’enunciato “Commissari di Governo” di cui all’art. 60 Tuel, espressione linguistica che deve invece intendersi riferibile esclusivamente a quella specifica tipologia di commissario governativo contraddistinto da poteri generali e ordinari.
E ancora, se ci fossero dubbi i giudici spiegano che in questo caso non è possibile optare per un’interpretazione estensiva delle cause di illeggibilità in base “al principio secondo cui le ipotesi di ineleggibilità vanno interpretate restrittivamente in virtù della centralità del diritto fondamentale dell’elettorato passivo nell’impianto costituzionale”.
Secondo i giudici quindi il significato dell’enunciato Commissari di Governo nell’articolo 60 del Tuel “deve riferirsi ai soli Commissari del Governo ex art. 124 cost e 13 L. 400/88 e non già all’incarico di Commissario Straordinario né a quello conferito al dottor Marco Bucci nel 2018. Vale da ultimo osservare che alle medesime conclusioni del Collegio sono giunti il Pubblico Ministero che ha reso parere nella presente controversia con nota del 15 novembre 2022, nonché il Ministero degli Interni Dipartimento Affari Interni e Territoriali (prot. 25900 del 17.11.21, doc. 12 Comune; prot. 1031 del 14.01.22, doc. 13 Comune)”.
I ricorrenti, al contrario, pensavano che i ruoli fossero equiparabili e la norma del Tuel, l’articolo 60, pensata per tutelare la par condicio tra i diversi candidati concorrenti nella competizione elettorale, visto che un sindaco-commissario ha una esposizione mediatica maggiore rispetto a un avversario.