Genova. Doccia fredda da Tar della Liguria per il comitato di residenti “Vivere il centro storico”. Alcuni cittadini avevano presentato un ricorso al tribunale amministrativo in cui chiedevano alle istituzioni strategie concrete di risposta al problema della malamovida denunciando il silenzio degli enti che compongono il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La sentenza del Tar depositata oggi, però, ha dichiarato “inammissibile” il ricorso che verteva sul silenzio delle stesse istituzioni rispetto alla diffida presentata dalla stessa associazione con la richiesta di un regolamento specifico sulla movida e vincoli restrittivi sul livello di rumore e la distribuzione di alcolici nelle ore notturne, invitando a far chiudere i locali a mezzanotte e non alle tre del mattino.
L’istanza era stata presentata contro Comune di Genova, Regione Liguria, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Viminale, Mef, Questura di Genova, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Arma dei Carabinieri, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza.
L’associazione chiedeva “una riorganizzazione degli orari di apertura dei locali di somministrazione e vendita per asporto di bevande anche alcoliche e superalcoliche presenti nel centro storico genovese, onde promuovere abitudini di vita tese a una più sana e virtuosa convivenza civile”, in particolare nell’area compresa tra Via San Lorenzo e Piazza Matteotti a nord, piazza Sarzano ad est, Mura delle Grazie a sud e via Turati ad ovest.
I giudici amministrativi hanno motivato la bocciatura del ricorso spiegando che “lo speciale rimedio del ricorso avverso il silenzio può essere attivato esclusivamente in pendenza di un procedimento d’ufficio o a istanza di parte per far accertare l’inerzia dell’autorità in cui questa abbia un obbligo a provvedere, non già allo scopo di far aprire un procedimento”.
“Il caso in questione riguarda l’esercizio di un potere discrezionale e alla richiesta dell’associazione non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere”, si legge ancora nella sentenza che, in relazione alla situazione di grave degrado denunciato e comprovata dall’associazione ricorrente, ha stabilito di dividere tra le parti le spese di giudizio.
Nel giugno scorso, sempre il Tar, sullo stesso tema, aveva invece accolto i ricorsi di alcuni esercenti e bocciato le chiusure anticipate dei locali disposte dal Comune di Genova per contrastare i disagi legati alla movida nei caratteristici vicoli del capoluogo ligure. Le chiusure anticipate erano in parte risalenti alla scorsa estate, in parte all’inverno scorso, e prevedevano chiusure anticipate per alcuni locali.