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Covid, in Liguria per la diagnosi e il fine quarantena basteranno i test antigenici: ecco l’ordinanza

Sarà in vigore da lunedì 10 gennaio ma è retroattiva fino al 20 dicembre. Chi vuole certificare la guarigione non potrà però rivolgersi alle farmacie

tampone covid

Genova. Viene firmata oggi ed entrerà in vigore da lunedì 10 gennaio l’ordinanza del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti per consentire l’utilizzo del solo tampone antigenico per certificare sia la diagnosi di positività al Covid-19 sia la conclusione dell’isolamento (per i positivi accertati) e della quarantena (per i contatti stretti), rispettando sempre la regola dell’assenza totale di sintomi nei 3 giorni precedenti.

L’ordinanza prevede infatti esplicitamente l’autorizzazione a uscire di casa adottando tutte le precauzioni necessarie (utilizzo di un mezzo proprio, indosso della mascherina Ffp2, rigoroso rispetto del distanziamento, scelta dell’erogatore più vicino).

“Con questa ordinanza – spiega Toti – il test antigenico rapido assume la valenza di test definitivo, senza necessità di un successivo tampone molecolare. L’obiettivo è continuare a garantire il monitoraggio e il tracciamento ma evitare al contempo disagi per i cittadini e snellire le procedure fino ad oggi in carico alle Asl“.

Si tratta di una modalità già attuata in altre regioni, per far fronte in modo più efficace all’incremento esponenziale dei contagi che si sta registrando in tutto il Paese da alcune settimane.

L’ordinanza individua specificamente i soggetti autorizzati ad effettuare i test antigenici: non sono quindi considerati validi tutti i test antigenici rapidi autosomministrati, ovvero effettuati in autonomia dai cittadini.

In particolare, per soggetti negativi che vogliono verificare la propria condizione rispetto al Covid e per uscire dalla quarantena con i contatti stretti, sono autorizzati le Asl, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie, i laboratori privati e gli erogatori accreditati.

Per certificare l’uscita dall’isolamento dei soggetti positivi, il giorno successivo la scadenza dei termini di legge il test antigenico rapido potrà essere effettuato presso il medico di medicina generale, il pediatra, i laboratori privati e gli erogatori accreditati. In questo caso non sarà possibile invece effettuare il test in farmacia.

L’ordinanza prevede che queste modalità siano applicate fino ai 21 giorni precedenti l’entrata in vigore: saranno quindi considerati validi anche i test antigenici rapidi effettuati nei 21 giorni precedenti l’entrata in vigore dell’ordinanza per certificare la positività di un cittadino o per decretare l’uscita dalla quarantena o dall’isolamento (per il certificato verde sarà comunque necessario il certificato di guarigione del medico curante).

“Per fare un esempio – spiega Toti – se il 31 dicembre un cittadino avesse fatto un test rapido risultato positivo, quel tampone andrebbe considerato valido senza necessità della conferma con un molecolare. Trascorso il tempo previsto per l’isolamento e dopo tre giorni senza sintomi, quel cittadino potrà recarsi in uno dei luoghi indicati per effettuare un altro antigenico che, se negativo, gli consentirà di tornare alla vita quotidiana”.

Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale, l’ordinanza prevede esplicitamente la necessità un test molecolare per accertarne la positività.

È previsto che siano gli erogatori dei test antigenici ad inserire nel sistema informatico regionale già in uso (Polis) l’esito degli stessi.

Per coloro che avessero fatto un tampone fuori regione, l’ordinanza ne prevede la validità con l’obbligo di inserimento del risultato nel sistema informatico Polis (da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta).

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