Privacy in progress

Quando esibire il Green Pass e quali sono le conseguenze se non lo si ha

Al lavoro e nella vita, un riepilogo di tutti i casi nei quali è necessario esibire il certificato verde

MAgazine Sicurezza 4 novembre 2021

Come è noto sono molteplici le occasioni nelle quali può essere richiesta l’esibizione del Green Pass. In un paio di articoli precedenti abbiamo illustrato i casi di utilizzo delle Certificazioni Verdi in ambito lavorativo, adesso proponiamo un riepilogo di tutti i casi nei quali è necessario esibire il Green Pass.

Ambito scolastico. Il Decreto Legge n. 122 dell’11 settembre 2021 ha inserito l’Art. 9-ter all’interno del Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, prevedendo l’estensione dell’obbligo del Green Pass in ambito scolastico, nel settore della formazione superiore e nell’ambito socio sanitario-assistenziale. Per gli istituti scolastici l’obbligatorietà del Green Pass è prevista per tutto il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) e per chiunque acceda alle strutture scolastiche, educative per l’infanzia, compreso genitori degli allievi e lavoratori esterni (personale delle mense, addetti delle imprese di pulizia, cooperative). L’obbligo di green pass vale anche per gli studenti che frequentano università, conservatori e accademie. L’obbligo non riguarda, invece (almeno per il momento) gli studenti ed i soggetti che frequentano i sistemi regionali di formazione.

Ambito socio assistenziale e socio sanitario. Il Decreto Legge n. 122 dell’11 settembre 2021 ha modificato il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 inserendo l’art. 4 bis che prevede l’obbligo di essere vaccinati (non del Green Pass) per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie ed hospice.

Vita sociale. L’art. 9-bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato Decreto-legge del 23/07/2021 n. 105, prevede la necessità del Green Pass per accedere a: 1) servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso, 2) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, 3) musei, luoghi della cultura e mostre, 4) piscine, palestre, centri benessere, 5) sagre e fiere, 6) convegni e congressi, 7) centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, 8) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 9) attività di sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici.

Ambito lavorativo. Il decreto legge del 21 Settembre 2021 n°127, prevede l’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo, sia nel settore pubblico che privato. Per il lavoratore dipendente, per quello occasionale e per il libero professionista, è obbligatorio possedere il Green Pass a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Lavoro nel settore pubblico. L’art 9 quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede l’obbligo di possedere il Green Pass per il personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”. L’obbligo è previsto anche per coloro che svolgono “… a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”. I lavoratori pubblici, qualora comunichino di essere sprovvisti del Green pass o qualora ne siano privi (anche temporaneamente) al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati e dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro viene sospeso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Lavoro nel settore privato. L’art 9 septies del Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 prevede l’obbligo di possedere il Green Pass per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e per chiunque svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali ambiti. Destinatari dell’obbligo sono i lavoratori subordinati, i lavoratori dipendenti da imprese che erogano servizi in regime di appalto, i lavoratori autonomi (collaboratore, consulente, fornitore, ecc), i lavoratori interinali, gli stagisti/tirocinanti, i formatori, i volontari.

Conseguenze in caso di mancanza del Green Pass

Imprese di dimensioni maggiori. I lavoratori soggetti all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione, qualora comunichino di esserne sprovvisti o qualora ne siano privi (anche temporaneamente) al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Tale situazione produce il venir meno dell’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione ed ogni altro compenso, pur essendo previsto il diritto del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro sino al 31/12/21.

Imprese con meno di 15 dipendenti. Vi è una previsione specifica per le imprese con meno di 15 dipendenti in questo caso dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Gianluca Amarù è un avvocato specializzato in privacy e se ne occupa da 25 anni. Alessandra Fava è una giornalista ed è Privacy Specialist. Fanno parte di un team con Marco Fossi, DPO di grandi aziende, 2fprivacy.it. Il team ha pubblicato una collana Compliance sul Regolamento europeo privacy entrato in vigore nel 2018 con Liberodiscrivere editore. E’ ora in uscita ‘Privacy in progress’ (Franco Angeli editore, Milano). Clicca qui per leggere tutti gli articoli.

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