Genova. E’ stata rinviata a venerdì’ l’udienza preliminare per il crollo del ponte Morandi anche se non è ancora del tutto chiaro se il gup Paola Faggioni arriverà con la decisione su tutte le richieste di parte civile che sono state depositate nella prima udienza preliminare e discusse oggi o ci sarà un’ulteriore udienza di discussione per altre tre richieste che sono state depositate in un secondo momento.
Gli avvocati di alcuni dei 59 imputati questa mattina hanno provato a “chiedere termine”, vale a dire a stoppare nuovamente il processo spiegando di non aver avuto il tempo di esaminare tutte e 300 le richieste di costituzione, arrivate da singoli, comitati e associazioni di vario tipo, ma il giudice ha respinto la richiesta. I legali quindi hanno discusso nel merito le richieste e chiesto diverse esclusioni. Anzitutto è stata chiesta l’esclusione di tutti quelli che si erano costituiti contro le società Spea ed Aspi visto che le due società sono chiamate in causa per responsabilità amministrativa e non come imputate in senso stretto.
In secondo luogo è stata chiesta l’esclusione di molte delle associazioni e dei comitati che hanno presentato la richiesta per la “genericità degli statuti” rispetto al fatto specifico. Su questa base i legali degli imputati hanno chiesto l’esclusione per esempio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, delle associazioni dei consumatori e dell’associazione vittime della strada.
Diverso e più complesso, il caso della richiesta di escludere il comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi. In questo caso l’obiezione sollevata dagli avvocati difensori riguarda il fatto che il comitato si sia costituito dopo il crollo del ponte. Il codice prevede infatti che uno dei criteri per stabilire se un’associazione giudica possa o meno costituirsi parte civile in un procedimento penale è quello dell’anteriorità: il comitato o l’associazione devono essere esistenti al momento del fatto. E questo di base escluderebbe il comitato dei parenti delle vittime.
Ma in realtà uno spazio giuridico importante c’è e i precedenti, come ha spiegato oggi in aula l’avvocato Raffaele Caruso, sono di quelli che non lasciano indifferenti. “Il concetto dell’anteriorità – spiega Caruso a Genova24 – è finalizzato a evitare manovre speculative, cioè che un comitato nasca apposta per tentare di guadagnare su un fatto o su una tragedia come in questo caso pur non avendo subito nessun tipo di danno diretto. In questo caso la situazione è ben diversa e il comitato, nato immediatamente dopo l’evento, non fa altro che dare una veste giuridica a una realtà esistente e costituita dalla comunità dei parenti delle vittime”.
E ci sono precedenti ‘pesanti’ in cui sono stati ammessi enti o associazioni che non esistevano al momento del fatto: “Il primo caso è quello della strage di Stazzema in cui è stata ammessa come parte civile la Regione Toscana, ente che evidentemente non esisteva al momento dei fatti visto che le Regioni sono nata solo nel 1970 ma che per il giudice dà una veste giuridica alla comunità dei toscani”.
Il secondo esempio, che riguarda il processo per le stragi nazi-fasciste nell’appennino tosco-emiliano forse è ancora più significativo: “In questo caso il giudice ha ammesso come parte civile l’Anpi, associazione che giuridicamente è nata nel dopoguerra ma che per il giudice dà veste giudica alle formazioni partigiane che subirono quelle stragi”.