Roma. Il Tar del Lazio ha respinto oggi le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico.
Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, scrivono i giudici nei decreti appena depositati, “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile“.
Ma soprattutto, per il personale scolastico non in possesso del green pass “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente”.
A sancire la sospensione è il decreto legge 111 del 6 agosto secondo cui “il mancato rispetto delle disposizioni” sul possesso obbligatorio del green pass “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.