Privacy in progress

Green Pass, come e quando può essere richiesto in Italia

Ogni due settimane una riflessione sulle nuove tecnologie e la tutela dei dati personali, con un avvocato specializzato ed una Privacy Specialist

Rubrica Sicurezza 15 agosto 2021

In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021.

Il decreto ha prorogato lo stato di emergenza Covid 19 sino al 31 dicembre 2021 ed ha riconfermato le misure previste dai precedenti decreti D.L n. 19/ 2020, dal D.L. n. 33/ 2020 e dal D.L. n. 52/2021 e quindi l’attribuzione del colore alle Regioni secondo alcuni parametri derivanti dai contagi.

Il Decreto ha introdotto una rilevante novità: l’accesso ad alcune attività e l’utilizzo di alcuni servizi è consentito l’accesso solo ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19. Le attività ed i servizi interessati dalla norma sono i seguenti:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.

In questi casi i titolari delle predette attività ed i gestori dei predetti servizi saranno obbligati a verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 presentate dai clienti secondo le modalità previste da altro decreto, il DPCM del 17 giugno 2021. La verifica del QR code presente sulle certificazioni cartacee o digitali verrà effettuata per mezzo di un’app installabile su dispositivi mobili.

L’applicazione, rilasciata gratuitamente dal Ministero della Salute, si chiama VerificaC19 e può funzionare, anche in assenza di connessione internet, senza effettuare la memorizzazione delle informazioni personali dei soggetti verificati sul dispositivo. In questo modo il personale addetto potrà verificare la validità della certificazione e la corrispondenza dei dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) con quelli dell’intestatario che potrà essere invitato ad esibire un documento di identità. Non saranno sottoposti a verifica i soli soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

E’ prevista l’adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio che, previo parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, andrà a determinare le misure tecniche per il trattamento digitale delle certificazioni e potrà garantire la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.

Gianluca Amarù è un avvocato specializzato in privacy e se ne occupa da 25 anni. Alessandra Fava è una giornalista ed è Privacy Specialist. Fanno parte di un team con Marco Fossi, DPO di grandi aziende, 2fprivacy.it. Il team ha pubblicato una collana Compliance sul Regolamento europeo privacy entrato in vigore nel 2018 con Liberodiscrivere editore. E’ ora in uscita ‘Privacy in progress’ (Franco Angeli editore, Milano). Clicca qui per leggere tutti gli articoli.

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