Genova. Il nuovo decreto aprile, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, introduce all’articolo 4 l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-Covid “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” non solo per il personale degli ospedali, ma per tutta una serie di categorie in ambito sanitario a contatto coi pazienti. Chi non adempirà rischierà di passare ad altre mansioni, con conseguente decurtazione dello stipendio, o addirittura di non ricevere più lo stipendio.
Per chi sarà obbligatorio il vaccino anti-Covid
Il testo del decreto cita espressamente “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali“. Sono dunque compresi medici, infermieri, operatori socio-sanitari (non solo negli ospedali ma ad esempio nelle Rsa e nelle strutture private) ma anche – ed è questa la principale novità – i farmacisti.
“La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati – precisa il decreto -. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”. L’obbligo sarà valido fino all’attuazione del piano vaccinale del Governo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Le eccezioni
“La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”, si legge nel decreto.
Come funziona la procedura
Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto gli ordini professionali e tutti i datori di lavoro del personale interessato dovranno trasmettere alla Regione l’elenco dei propri iscritti o dipendenti con l’indicazione della residenza. Entro 10 giorni le Regioni dovranno verificare lo stato vaccinale di ciascun soggetto: chi non risulterà vaccinato o già in lista per vaccinarsi sarà segnalato alla Asl.
Ricevuta la segnalazione, la Asl inviterà gli interessati a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, oppure la presentazione della richiesta, o ancora un certificato che attesti la possibilità di omettere o differire la vaccinazione, o infine l’insussistenza dei presupposti che fanno scattare l’obbligo.
Se non verrà inviata alcuna documentazione, la Asl inviterà formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid indicando modalità e termini entro i quali adempiere all’obbligo. Chi avrà comunicato di essere in lista per il vaccino dovrà inviare entro tre giorni dalla somministrazione la certificazione che attesta l’adempimento all’obbligo.
Cosa succede ai no-vax
Chi si rifiuterà di fare il vaccino anche senza una valida motivazione medica andrà incontro a conseguenze potenzialmente molto pesanti. Decorsi i termini di legge la Asl accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza.
L’adozione di questo atto determina “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio” da coronavirus. L’ordine professionale di appartenenza comunicherà immediatamente la sospensione degli iscritti.
A quel punto, si legge nel decreto, “il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori“, diverse da quelle per cui è previsto l’obbligo vaccinale, “con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio”. Ma quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione “non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per uscire dalla “sospensione” si potrà sempre decidere di assolvere all’obbligo vaccinale, altrimenti si dovrà attendere la decadenza dell’obbligo (comunque non oltre il 31 dicembre 2021).