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Personale sanitario, diritto all’infortunio sul lavoro anche per infermieri no vax

Lo ha stabilito (e ribadito) l'Inail: "Anche i comportamenti colposi non possono escludere il lavoratore dalla tutela"

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Genova. Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid 19 hanno comunque diritto all’infortunio sul lavoro se il contagio risulta in occasione di lavoro. E’ quanto emerge dalla lettera inviata dall’Inail alla direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati.

“Sotto il profilo assicurativo -si legge – il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela – si legge nella missiva – Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio”.

In merito ai comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, secondo la giurisprudenza, sebbene ovviamente la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un comportamento sicuramente illecito “l’illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile; in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento”. Non appare nemmeno ipotizzabile nel caso del rifiuto di vaccinarsi, precisa l’Inail “l’applicazione del concetto di “rischio elettivo”, elaborato dalla giurisprudenza per delimitare sul piano oggettivo l’occasione di lavoro e, dunque, il concetto di rischio assicurato o di attività protetta. “Il rifiuto di vaccinarsi – spiega l’Inail – non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore”. Inoltre, aggiunge, “non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore”.

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