Genova. Aggiornamento ore 15. Una faq pubblicata sul sito della Regione Liguria chiarisce che le vie citate nell’ordinanza sono ESCLUSE dall’ordinanza stessa ma servono solo a perimetrare l’area in cui invece l’ordinanza ha valore. Quindi, dopo una mattina di informazioni contraddittorie arrivate da fonti ufficiali (uffici stampa di Regione e Comune) arriva il chiarimento.
Ecco la faq
Le ulteriori misure di contenimento del virus Covid – 19 disposte nell’ordinanza n. 63/2020 che prevedono tra l’altro l’estensione dell’obbligo dell’ utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, si applicano anche in caso di transito lungo le Vie ivi indicate (ad esempio Via Balbi, Via Porta soprana, Via Cairoli, ecc )?
RISPOSTA: L’ambito geografico di applicazione delle misure disposte dall’ordinanza n. 63/2020 è da intendersi riferito esclusivamente al “centro storico” del Comune di Genova, come delimitato nei confini Nord e Sud, rispettivamente, dalle vie indicate nella suddetta ordinanza: via Marinai d’Italia, via Fanti d’Italia, via Andrea Doria, via Balbi, Piazza della
Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, largo Zecca, via Cairoli lato Sud, piazza della Meridiana, via Garibaldi lato Sud, Piazza delle Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza Giacomo Matteotti, via Porta Soprana, via del Colle, via Eugenio Ravasco, via Madre di Dio, barriere doganali del Porto.
Il richiamo alle Vie citate nell’ordinanza è infatti funzionale soltanto a circoscrivere e delimitare l’area geografica ogget o delle nuove misure. Nelle medesime vie non trova applicazione l’ordinanza
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