Regolamento

Genova “respira”, niente ampliamenti di zone e orario per l’ordinanza anti smog

I dati sulla qualità dell'aria relativi al 2019 non sono preoccupanti, nel 2020 con il lockdown livelli anche più bassi. Poche multe ai trasgressori

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Genova. L’ordinanza comunale anti smog – nota anche come ordinanza anti Vespa – a Genova è scattata circa 9 mesi fa, il 4 novembre 2019. Nel frattempo ci sono stati i mesi del lockdown: con pochissimi mezzi privati in circolazione, a lungo, lo smog da traffico è ulteriormente crollato. Ma anche precedentemente i dati sulla qualità dell’aria, tutto sommato incoraggianti, hanno permesso al Comune di ipotizzare di non estendere ulteriormente l’ordinanza.

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora ricorda che “il piano dell’aria della Regione, quello che ci ha imposto di muoverci con l’ordinanza per evitare di incorrere in sanzioni, prevedeva ulteriori ampliamenti del regolamento e ulteriori restrizioni se la situazione fosse peggiorata, ma sulla base dei dati in nostro possesso è molto probabile che non ce ne sia bisogno“.

I dati sono quelli del report Mobilitaria 2020 – spiega Campora – il terzo rapporto realizzato dal gruppo di lavoro Mobilità sostenibile di Kyoto Club e dagli esperti di CNR-IIA (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico) e che ha analizzato i dati nelle 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi quattro mesi del 2020, in piena emergenza pandemica.

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Il rapporto evidenzia “un timido miglioramento nel 2019, che tuttavia non certifica il rispetto dei limiti normativi previsti dalla Direttiva europea”. Nella valutazione della qualità dell’aria, lo studio considera i tre inquinanti particolato (PM10 e PM2,5) e biossido di azoto (NO2). Nello specifico, viene rilevata una riduzione dei livelli medi di NO2 rispetto al 2018 nella città di Genova pari -10% . Le concentrazioni medie di PM10 in tutte le città analizzate risultano essere al disotto dei limiti, mentre permangono invece ancora diverse città che superano più di 35 volte il limite giornaliero del PM10 nell’arco di un anno. Le concentrazioni di PM2,5 non indicano criticità per nessuna delle città analizzate, si legge nel report.

Altro discorso riguarda l’applicazione dell’ordinanza del Comune di Genova sul fronte delle sanzioni per i trasgressori. Pochissime. Non ci è stato fornito un numero preciso delle multe comminate a scooter e auto euro 0 ed euro 1 sorprese a circolare nei luoghi e negli orari vietati ma a quanto pare si tratta di una cifra irrisoria. “Inizialmente si è deciso di applicare un principio di tolleranza – spiega l’assessore Campora – e poi c’è stato il Covid”. Nelle settimane dopo l’entrata in vigore diverse pattuglie della polizia locale effettuavano controlli random su mezzi apparentemente fuorilegge ma più che altro si è trattato di “avvertimenti”. Ricordiamo che le multe possono andare da 84 a 658 euro, a seconda dell’articolo del codice della strada trasgredito.

I numeri più significativi invece sono quelli dei tentativi di iscrizione dei mezzi ai registri storici. Sono tantissimi i genovesi che hanno deciso di mettere in ordine il proprio mezzo “over30” per poterlo iscrivere a uno dei registri che consentirà loro di circolare liberamente. Infatti gli autoveicoli e motoveicoli iscritti sono esentati dal rispetto dell’ordinanza.

L’ordinanza, quando, dove, chi. E’ in vigore dalle 7 alle 19 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì. L’area di applicazione è quella del centro città fra Dinegro e Brignole, inclusi il tratto iniziale di via Canevari e corso Monte Grappa. Escluse le direttrici a mare che a monte, da piazza Dinegro a corso Aurelio Saffi, sulla sopraelevata e vie di accesso e anche nei corsi di circonvallazione a monte. Il tunnel delle Casaccie è utilizzabile per arrivare al parcheggio di Piccapietra.

Categorie interessate. Sono interessate dai divieti quattro tipologie di veicoli: autoveicoli privati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1, autoveicoli privati a diesel M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 2, ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore a Euro 1, ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1.

Sono esentati i veicoli iscritti nei registri nazionali dei veicoli storici, i veicoli elettrici o a zero emissioni, quelli a metano e Gpl, i mezzi pubblici e di soccorso, i veicoli di polizia, forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, aziende che erogano servizi pubblici essenziali, quelli con targa estera e anche i veicoli che dimostrino di andare a fare la revisione obbligatoria, ma solo nel tratto fino all’officina autorizzata.

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