Genova. Abbandonare temporaneamente il centro di accoglienza per andare a lavorare non può comportare la revoca delle misure di accoglienza. Lo hanno stabilito i giudici del Tar Liguria, che hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino senegalese ospitato in un centro per rifugiati e richiedenti asilo della Croce Rossa Italiana a Genova.
Il giovane si era visto revocare dalla Prefettura le misure di accoglienza poiché aveva abbandonato senza giustificato motivo la struttura per andare a lavorare temporaneamente a Palermo.
“L’allontanamento dalla struttura pare giustificato da obiettive esigenze lavorative piuttosto che dalla volontà di abbandonarla definitivamente – si legge in sentenza -. La comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe ragionevolmente condotto alla revoca delle misure di accoglienza che appare obiettivamente sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento posto in essere”, scrivono i giudici che hanno annullato il provvedimento della prefettura dopo aver preso atto della documentazione presentata dal giovane tra cui quella che attestava l’impiego temporaneo nel capoluogo siciliano.