Le motivazioni

Fondi Lega, la Cassazione: “Principio dell’irrilevanza della provenienza del denaro”

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Roma. Per il “principio della irrilevanza della provenienza del denaro”, nei procedimenti di confisca, sono da sottoporre a sequestro “quale profitto del reato” anche le somme che lecitamente finiscono nelle casse della Lega come i “contributi erogati, da soggetti privati, in conformità alla normativa del finanziamento dei partiti politici”. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, relative all’udienza svoltasi lo scorso nove novembre e conclusasi con il rigetto del ricorso presentato da Matteo Salvini – in qualità di segretario della Lega – contro l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Genova, il cinque settembre, aveva confermato il sequestro fino a 49mln di euro ovunque trovati sui conti o nelle casse del Carroccio nell’ambito del procedimento per la maxitruffa dei rimborsi elettorali.

Per questa vicenda, sono stati condannati in primo e secondo grado l’ex segretario e fondatore della Lega Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito. Contro il verdetto Giulio Centemero, attuale tesoriere, ha già annunciato il ricorso alla Corte europea.(

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