Genova. A partire dal 2000 si registrano battaglie legali al Tar tra privati e Comune di Genova sulla situazione di pericolo di via Berno, la strada dove è aperta da tempo un voragine in cui questa mattina è stato trovato cadavere un anziano. In primo piano l’esplosione della tombinatura con crollo del suolo stradale nel 2011, casus belli di una delle liti. E’ quanto emerge da due cause registrate al Tar. Via Berno è una strada privata realizzata alcuni decenni fa attraverso la “tombinatura” del rio Rovare.
Una causa riguarda il ricorso di una cittadina presentato nel settembre 2000 contro il Comune di Genova e nei confronti del consorzio utenti di via Berno e di un condominio della stessa via, chiedendo l’annullamento del “provvedimento di ricostruzione del tratto di canalizzazione per eliminare il pericolo per l’incolumità pubblica e privata”. Il Tar della Liguria aveva respinto la richiesta di sospensiva, poi la ricorrente non aveva proseguito la causa e il Tar aveva dichiarato chiusa la lite con atto depositato nel febbraio del 2012. Nel 2014, invece, la stessa ricorrente della causa precedente assieme ad altri due privati aveva presentato un nuovo ricorso al Tar contro il Comune di Genova , per annullare la determina dirigenziale del 2013 con la quale è stato pronunciato decreto di esproprio, con l’imposizione di servitù di sottosuolo in favore del Comune di Genova di un tratto di via Berno, per una superficie di circa 150 mq “interessati alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno a servizio dei torrenti Ferreggiano, Noce e Rovare”.
“Questo tratto di strada è assoggettato a servitù di passaggio pedonale e veicolare in favore dei fondi limitrofi, sui quali sorgono alcuni stabili residenziali – si legge negli atti del Tar – I ricorrenti sostengono che non avrebbero dovuto essere destinatari degli atti impugnati, non essendo più titolari degli immobili espropriati cui hanno rinunciato con atto pubblico dell’aprile 2001. In subordine, essi denunciano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”. La difesa del Comune aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso era stato discusso in udienza nel febbraio 2016 e il Tar della Liguria aveva ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. “Come chiarito dalla difesa comunale l’interesse che muove i ricorrenti trae origine da un episodio verificatosi nel 2011, allorché l’esplosione della tombinatura, provocata dalle forti piogge, aveva causato un crollo del suolo stradale, con gravi danni alle cose – spiegava il Tar ricostruendo la vicenda – Aveva fatto seguito l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, non ottemperata dai proprietari dell’area che, in seguito, non hanno neppure provveduto al rimborso dei costi sostenuti per l’esecuzione d’ufficio. Emerge da tale ricostruzione, non contestata dai ricorrenti, come gli stessi siano unicamente interessati a conseguire una pronuncia che consenta eventualmente loro di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in rapporto alla proprietà del mappale poi espropriato”.