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Sposati “per soldi”, per Cassazione niente assegni senza “vero rapporto affettivo”. Confermata sentenza genovese

Respinta la richiesta di sostentamento economico perché l'unione fu fatta per gli interessi economici dei coniugi

matrimonio
Foto d'archivio

Cassazione:sposi per 28 giorni, nozze finte, niente assegno No ricorso donna, lui avrebbe guadagnato di più e l’aveva pagata (ANSA) – ROMA, 10 GEN – È stato un matrimonio lampo, di soli 28 giorni, fondato non su un “vero rapporto affettivo” ma sui rispettivi interessi economici: in questi casi, con la separazione, non vi è diritto all’assegno di mantenimento.

La Cassazione è intervenuta così a dirimere la lite tra un alto ufficiale dell’esercito americano di stanza in Liguria e la moglie (per meno di un mese), stabilendo dunque che i due possano dirsi addio senza che l’una possa accampare pretese sull’altro.

Alla stessa conclusione erano arrivati i giudici di merito, del tribunale di Genova e della Corte d’Appello della stessa città. Il tribunale aveva respinto le reciproche domande di addebito della separazione. In appello, nel respingere la richiesta di mantenimento della donna, la Corte genovese aveva rilevato che il matrimonio è durato 28 giorni senza che i coniugi convivessero e senza che si instaurasse “una vera comunione materiale e spirituale tra di loro”.

I giudici avevano accertato che marito e moglie si accusassero reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale coniugale. Infatti, l’uomo è un alto ufficiale dell’esercito Usa e, in quanto tale, avrebbe beneficiato di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio. La donna aveva detto sì dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si era anche fatta consegnare dal marito 110mila dollari in contanti.

Secondo la moglie, che ha presentato ricorso in Cassazione, tale somma era, invece, la prova che si fosse instaurata “una effettiva comunione materiale e spirituale”. Sosteneva di non godere di redditi propri, che le consentissero di mantenere lo stesso tenore di vita dopo la separazione, e che la breve durata dell’unione non può invalidare il diritto all’assegno di mantenimento.

Per la sesta sezione civile della Cassazione (sentenza n. 402) invece tale diritto non c’è se non si è realizzata al momento della separazione alcuna comunione tra i coniugi: “infatti la corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti, senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come ‘affectio coniugalis'”.

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