Genova. E’ stato complicato per il giudice Roberto Braccialini, nell’ambito della causa “Cassimatis contro Movimento 5 Stelle”, decidere di sospendere le determinazioni con cui Beppe Grillo aveva, il 14 marzo scorso, escluso la candidatura dell’insegnante di Sestri Ponente dalla tornata elettorale per le amministrative genovesi e, il 17 marzo, far votare la rete la candidatura del secondo classificato alle Comunarie, il 35enne Luca Pirondini.
“Non è stato agevole”, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, districarsi tra le norme che regolano lo stesso M5S. Ma alla fine sono state quelle stesse regole – contenute nel “Non Statuto”, nel regolamento a esso legato, e nel codice etico del Movimento – a indirizzare la decisione del Tribunale civile di Genova (insieme ad alcuni più semplici elementi di diritto societario).
In sintesi, il giudice ha stabilito che – soprattutto in base alle linee guida degli organismi pentastellati – non sarebbe dovuta essere la figura del Garante (incarnata da Grillo) ad “auto-annullare”, di fatto, il risultato delle Comunarie, ma la stessa assemblea territoriale che aveva votato sulla piattaforma Rousseau. Inoltre, sempre in base al regolamento dei Cinquestelle, tra l’annuncio di una consultazione on line e la consultazione stessa avrebbe dovuto esserci un preavviso di almeno 24 ore. Cosa che non è avvenuta. Beppe Grillo ha annunciato la votazione alle 10 di mattino, facendola scattare automaticamente, e indicandone la conclusione alle 19 di sera.
Non solo. Sempre in base al corpus dei regolamenti M5S, la figura del Garante riguarda il controllo dei comportamenti richiesti ai portavoce dell’associazione nonché a coloro che sono stati eletti a cariche pubbliche, ma non concerne i semplici candidati alle elezioni locali.
La stella polare. Il giudice Braccialini, nel testo dell’ordinanza, sembra quasi strigliare il Movimento 5 Stelle, augurandosi che “le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate e apprezzate, vengano assunte a stella polare dagli organi associativi, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese”.
L’ordinanza di sospensione di questa mattina è stata presa con urgenza per via della tempistica molto stretta del percorso elettorale per il rinnovo della carica di sindaco. Le decisioni di Grillo contestate, secondo il giudice, sono “di grave pregiudizio alle ragioni delle parti ricorrenti, cui verrebbe con esse sottratto il diritto di elettorato passivo”.
Non è escluso che la controparte possa ricorrere in appello, ma potrebbe non esserci il tempo sufficiente per dirimere definitivamente la questione e procedere con la candidatura di Pirondini, il quale, in questi giorni, è già in piena campagna elettorale. Il rischio, più volte evidenziato, è che il “partito” di Grillo non si presenti con alcun candidato sindaco.
Altri punti critici accolti dal giudice Braccialini nella sua decisione: Beppe Grillo e il M5S avrebbero dovuto sottoporre alla base – benché allargata a tutti gli iscritti certificati a livello nazionale – il medesimo quesito che si proponeva in precedenza all’assemblea locale. Così non è stato: non si è chiesto di prendere posizione tra presentare la lista Cassimatis o quella di Pirondini, ma tra il presentare quest’ultima lista oppure nessun candidato.
L’iniziativa cautelare di questa mattina ha accolto in maniera totale le richieste di Cassimatis e degli ma non riguarda, invece, le recentissime sospensioni decise dai Probiviri del Movimento, il 6 aprile, nei confronti di tre componenti della lista Cassimatis, tra cui la stessa candidata sindaco, Loredana Massone e Cristina Camissasso, accusati di avere compromesso l’immagine e l’azione politica del Movimento (e quindi di non essere in possesso dei requisiti di candidabilità).