Genova. Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del M.U.D. (Modello unico di dichiarazione in materia ambientale) previsto dalla legge.
Sulla base del Testo Unico Ambientale, tra i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, vi sono:
A. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
B. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 lett. c) (lavorazioni industriali), lett. d) (lavorazioni artigianali) e g) (attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che hanno più di dieci dipendenti;
C. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Sempre in conseguenza dello stesso Decreto Legislativo, soggetti che non devono presentare il MUD sono:
1) Imprese ed Enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto B ma che non hanno più di dieci dipendenti;
2) Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
3) Ditte che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita.
Deve essere presentato un M.U.D. per ogni unità locale e la Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Il M.U.D., completo in tutte le sue parti, deve essere presentato unitamente all’attestato del versamento dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di Commercio.
“Tramite Terservizi S.r.l. – dice Antonio Ferrarini, Vice Presidente ASCOM-CONFCOMMERCIO – abbiamo istituito un apposito Servizio di cui potranno usufruire tutti gli Associati che potranno recarsi presso i nostri uffici e portare tutta la documentazione necessaria o, qualora preferiscano, con raccolta dei dati presso l’azienda. E’ presumibile che quasi tutti gli interessati apprezzino, in modo particolare, il Servizio svolto a domicilio; infatti tale ipotesi prevede due visite da parte degli incaricati del Servizio stesso: una per la raccolta dei dati e l’altra per l’acquisizione della firma.”
“Si invitano tutti gli operatori – conclude Ferrarini – al fine di facilitare le relative operazioni, a volersi prenotare per tale Servizio entro il 15 aprile p.v. contattando gli Uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO della Sede e delle Delegazioni. Il decreto legislativo 22/97 ha depenalizzato alcuni reati introducendo però pesantissime sanzioni amministrative (ad esempio: omessa o ritardata comunicazione MUD, tenuta incompleta registro carico e scarico, ecc…). Gli Uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO, della Sede e delle Delegazioni, sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e per sapere se anche la propria azienda è soggetta all’obbligo descritto (tel. 010 5520215 – 55201)”.