Le ordinanze anti-botti dei sindaci potrebbero non avere validità. A sostenerlo, documenti alla mano, è una nota emessa lo scorso 17 dicembre dalla prefettura di Rovigo che potrebbe presto fare letteratura e vanificare l’impegno dei tanti primi cittadini che, anche nella nostra provincia, hanno emesso “ordinanze contingibili e urgenti” volte a vietare l’uso dei fuochi artificiali sul territorio dei comuni da loro amministrati.
Nella sua disamina della questione, il responsabile dell’Ufficio del Governo di Rovigo tiene conto ovviamente delle ordinanze emesse sul territorio di sua competenza, ma le questioni di legittimità sollevate sono in realtà assai generali e potrebbero essere quindi applicate su tutto il territorio nazionale.
La prima questione riguarda il carattere delle ordinanze anti-botti e cioè il fatto che siano “contingibili e urgenti”. In tal senso, il prefetto ricorda la circolare numero 0018798 emessa dal ministero dell’interno lo scorso 9 dicembre e riguardante proprio questo genere di documenti. Nella circolare, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero ricorda che questo genere di ordinanze hanno l’obiettivo di “prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” e quando un sindaco le emette “deve preventivamente comunicare al prefetto il provvedimento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione”.
L’ordinanza contingibile ed urgente, quindi, ha come finalità “quella di prevenire ed eliminare gravi pericoli idonei a minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. […] La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è quindi legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con i mezzi ordinari”.
Insomma, queste ordinanze sono la misura estrema con cui i sindaci cercano di risolvere situazioni impreviste e imprevedibili che possono costituire un pericolo per l’incolumità. Ma non solo: come ricordato nella nota del prefetto di Rovigo, il Tar del Piemonte, della Puglia e della Liguria hanno stabilito che uno dei caratteri principali di questo genere di provvedimenti è il carattere provvisorio delle misure adottate dai sindaci e la temporaneità dei loro effetti. Anche per questo, le ordinanze devono avere una di conclusione oltre la quale i loro contenuti non sono più validi.
Alcune ordinanze esaminate dalla prefettura di Rovigo (ma lo stesso si potrebbe dire per altre ordinanze emesse in altre parti d’Italia, savonese compreso) vietano l’utilizzo di fuochi artificiali su tutto il territorio comunale e questo “mal si concilia con quelle che sono le caratteristiche proprie dell’ordinanza contingibile e urgente”.