Genova. I lavoratori somministrati (vale a dire dipendenti di un’Agenzia per il Lavoro, il somministratore, ma occupati presso un altro soggetto, l’utilizzatore) hanno diritto al premio di produttività esattamente come i dipendenti della struttura presso la quale sono impegnati.
Lo stabilisce l’articolo 30 punto 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie di somministrazione di lavoro che prevede che “in coerenza con il principio di parità di trattamento o di risultato previsti dalla contrattazione applicata presso l’utilizzatore (Istituto Gaslini) sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi”.
Per vedere riconosciuto il diritto sancito dal ccnl è stata necessaria una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che, il 14 luglio 2016, ha concesso i decreti ingiuntivi nei confronti di Temporary per gli ex dipendenti in somministrazione che prestavano la loro attività presso il servizio Economato dell’Istituto Gaslini cui non era stato erogato il premio di produttività collettiva dal 2010 al 2014. Temporary è un’agenzia che per molti anni ha offerto al Gaslini l’attività di propri dipendenti in vari settori, in particolare in quello della cucina.
“Abbiamo ottenuto un importante risultato per i lavoratori – spiega Laura Tosetti segretaria generale di Nidil Cgil Genova – Per anni abbiamo continuato a sostenere e a richiedere quanto previsto dal contratto nazionale e abbiamo portato avanti questa vertenza, ottenendo un importante riconoscimento per i lavoratori. Questo ci ha permesso di ribadire un importante principio che vale anche per tantissimi altri dipendenti in somministrazione”.