Dalla mezzanotte

Omicidio stradale: entra in vigore la nuova legge

Pene più severe e aggravanti per chi guida ubriaco e drogato. Ecco cosa prevede

Incidente mortale a Certosa: travolge pedone sul marciapiede e lo uccide

Finalmente la legge sull’omicidio stradale è realtà. Pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale, è entrata in vigore dalla mezzanotte. Si tratta di un considerevole passo avanti per assicurare la giusta punizione per chi uccide al volante, magari sotto l’effetto di alcol o droga. Ecco cosa prevede.

L’impianto di pene previsto dalla legge è commisurato principalmente sulla base di due parametri:

il primo parametro, che poi è quello che differenzia le due fattispecie, consiste nella gravità del danno subito dal soggetto passivo della condotta (morte, nel caso dell’art. 589 bis CP, ovvero lesioni gravi o lesioni gravissime, nel casodell’art. 590 bis CP). E’ importante premettere che, per effetto della nuova normativa, i fatti di lesioni colpose commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale sono puniti con le pene inasprite dal nuovo testo dell’art. 590 bis CP solo se le lesioni siano gravi o gravissime, mentre se si tratta di lesioni non ricadenti nelle previsioni dell’articolo ora citato e, nel caso più frequente, se si tratta di lesioni che non hanno comportato un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, resteranno punite dall’art. 590 c. 1 CP.

il secondo parametro, consiste nella maggiore o minore gravità della violazione della norma sulla disciplina della circolazione stradale commessa dal soggetto agente e che ha concorso a determinare l’evento, nonché nel comportamento tenuto dallo stesso successivamente al verificarsi dell’incidente stradale.

E’ inoltre previsto un incremento della pena della reclusione quando l’evento sia stato causato a seguito di una delle seguenti condotte alla guida:
– guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l
– guida in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita
– attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso
– circolazione contromano, manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, manovra di sorpasso di un
altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua

Sempre a condizione che il soggetto agente sia alla guida di un veicolo a motore, sia nel caso dell’omicidio stradale (art. 589 bis cc. 2 e 3 CP) che nel caso di lesioni gravi o gravissime (art. 590 bis cc. 2 e 3 CP), è previsto un ulteriore incremento della pena della reclusione quando l’evento sia stato causato a seguito di una delle seguenti condotte alla guida:
– guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l,
– guida in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
– guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l da parte di un conducente di un veicolo a motore di cui
all’art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) C.d.S.

Sia per l’omicidio stradale che per le lesioni gravi o gravissime il legislatore ha previsto un generico aggravamento della pena nei seguenti casi:
– guida senza patente o con patente sospesa o revocata (nel caso di omicidio stradale ex art. 589 bis, c. 5, nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ex art. 590 bis c. 5),
– guida del veicolo di proprietà sprovvisto di copertura assicurativa (nel caso di omicidio stradale ex art. 589 bis, c. 5, nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ex art. 590 bis c. 5),
– fuga del conducente (nel caso di omicidio stradale ex art. 589 ter, nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ex art. 590 ter).

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