Genova. La multa per eccesso di velocità in autostrada con il tutor è illegittima se c’è solo il rilevamento finale dell’infrazione e non i passaggi precedenti e il luogo di rilevamento.
A stabilirlo è stato il giudice di pace del tribunale di Genova, che ha annullato la multa ad un imprenditore genovese che nel maggio del 2014 era stato “beccato” a guidare sull’autostrada A26 dal sistema Tutor ad una velocità superiore a quella consentita.
Il giudice ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati dell’imprenditore, Giuseppe Maria Gallo e Francesca Meus. Secondo quanto viene riportato nella sentenza, “l’indicazione incompleta del luogo di rilevamento rende sicuramente più difficile la difesa dei soggetti sanzionati” ed aggiunge che “nelle ipotesi qui esaminate nei verbali notificati si indica soltanto il chilometro in cui i rilevamenti hanno avuto termine” e non quando e dove hanno avuto inizio.
Il giudice di pace, inoltre, nell’annullare la sanzione ha anche specificato di come sia illegittimo multare per lo stesso tratto, sempre per via del tutor, lo stesso automobilista per due volte in un arco di tempo di appena tre minuti.
Recentemente si è verificato un altro caso di simile, in cui il giudice di pace di Alessandria ha annullato una multa per eccesso di velocità effettuata con il tutor perché nella notifica al rappresentate legale di una azienda genovese mancava la foto del mezzo in questione.