Genova. Sono insediati i seggi validi per le elezioni europee e comunali che si terranno domani, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23.
Alle 16 di questo pomeriggio i 667 presidenti di Genova e i 2640 scrutatori hanno dato il via alle prime operazioni che consentiranno ai potenziali 497.432 elettori genovesi di votare. Sono 45 i comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale nella provincia di Genova. Di questi solo Rapallo supera i 15 mila abitanti e potrà quindi andare eventualmente al ballottaggio (8 giugno).
Ecco quello che succederà prima dell’election day: nei seggi elettorali si procede all’autenticazione delle schede, con l’apposizione della firma dello scrutatore nello spazio sulla facciata esterna, viene aperto il plico contenente il bollo della sezione, che viene apposto nello spazio a tergo delle schede. Concluse tutte le operazioni – compresa la presentazione degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati al presidente di seggio – quest’ultimo sigilla le urne, le cassette o le scatole con le schede, chiude i plichi con atti, verbali e timbro della sezione e rimanda le operazioni dell’ufficio elettorale alle ore 7 di domenica.
Sono oltre 49 milioni gli italiani chiamati, dalle ore 7 alle ore 23, alle urne, per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si voterà inoltre nelle Regioni Abruzzo e Piemonte per nominare i rispettivi presidenti delle Regioni e i Consigli regionali e in 4.086 comuni: 3900, di cui 24 capoluoghi di provincia, nelle Regioni a statuto ordinario; 131 nel Friuli Venezia Giulia; 37 in Sicilia (di cui 1 capoluogo di provincia) e 18 in Sardegna, di cui due capoluoghi di
provincia.
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà apartire dalle ore 23 di domenica, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio.
Ecco come si vota per le elezioni europee: “l’elettore – si legge sul sito del Ministero dell’Interno -, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza. Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali. I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita”.
Per le comunali invece: nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti (scheda azzurra): “La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”); per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
E’ importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”.
Per i Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti: “L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. E’ importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”.
Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).