Genova. Non è stato rilevato il dolo nell’omesso pagamento Iva e il tribunale monocratico di Genova ha assolto – perché il fatto non costituisce reato – un imprenditore cinquantenne imputato per non avere versato all’erario entro il termine previsto l’acconto (27 dicembre 2009) dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2008 per 53.968 euro.
Il giudice ha ritenuto che l’imputato non abbia avuto la volontà di omettere il versamento dovuto. Il pm aveva chiesto quattro mesi di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, l’applicazione delle sanzioni accessorie e la confisca per equivalente.
L’imprenditore, difeso dall’avvocato Fabio Strata, vantava un credito di circa 250.000 euro dalla società committente (poi fallita) per cui lavorava da tempo e come da sua ammissione, aveva motivo di fidarsi dei soci che avrebbero dovuto mantenere gli impegni e le garanzie date per consentirgli di pagare, entro i termini, almeno il debito tributario penalmente rilevante.
Il credito di 250.000 euro era stato riconosciuto dallo stesso giudice civile all’imprenditore che si era insinuato nel passivo dopo il fallimento. Come ha spiegato l’avvocato Strata la violazione per il pagamento dell’Iva diventa penalmente rilevante quando il mancato pagamento supera i 50.000 euro mentre al di sotto di questa cifra è una violazione di tipo amministrativo. Nel caso dell’imputato la cifra era superiore di quasi 4.000 euro.