Economia

Alberghi, modifica legge Ruggeri: nuove competenze per i Comuni

angelo berlangieri

Regione. Con l’entrata in vigore delle modifiche alla cosiddetta legge Ruggeri sul settore alberghiero, la Regione ha meglio definito la natura programmatica ed urbanistica del vincolo di destinazione d’uso. Infatti, se prima l’ente regionale aveva un ruolo anche gestionale sulle pratiche presentate dai singoli proprietari di strutture turistico-ricettive, ora spetterà direttamente al Comune di pertinenza occuparsi della loro gestione.

“In pratica si è mantenuto fermo l’intento di tutelare le strutture alberghiere, ma senza applicare il cosiddetto ‘accanimento terapeutico’ – dice l’assessore regionale al turismo, Angelo Berlangieri – Abbiamo voluto mettere i Comuni, ai quali compete la gestione del proprio territorio, nelle condizioni di avere tutti gli strumenti necessari per far si che gli alberghi restino tali e si migliorino, senza dover, tuttavia, costringere coloro che non riescono a mantenere la struttura funzionante se è non più redditizia e competitiva”.

Altra novità della legge 4/2013 è il cambiamento della procedura che è stata snellita e semplificata in modo che gli operatori possano avere tempi certi relativamente alla pratica presentata in Comune. Novanta giorni è il tempo massimo che il Comune ha a disposizione per poter accogliere o respingere l’istanza di cambio di destinazione della struttura. Nel caso in cui la risposta fosse positiva, non è più necessario presentare sempre una variante urbanistica. Erano proprio le lungaggini burocratiche a mettere in seria difficoltà imprenditori che, più volte, si sono trovati ad aver concluso l’iter dopo anche due anni e di non essere più interessati a sostenere l’intervento ormai non adeguato alle nuove esigenze di mercato.

“Ma per poter accogliere la richiesta di cambio d’uso della destinazione alberghiera – precisa Berlangieri – è necessario che l’immobile si trovi in una situazione tale da non riuscire più ad essere competitivo oppure che, pur trovandosi in una zona turistica, non sia possibile, in ogni caso, recuperarlo. Inoltre è obbligatorio per i proprietari dell’immobile acquisire il consenso formale degli eventuali gestori o affittuari”.

La nuova Legge fornisce, infine, ai Comuni una serie di strumenti validi per fare in modo che le strutture ricettive migliorino e non escano dal mercato: la possibilità di concedere gli aumenti volumetrici necessari per far si che una struttura possa tornare ad essere competitiva, pur mantenendo saldi i parametri urbanistici vigenti sul territorio comunale delle altezze massime e delle distanze minime; per gli alberghi chiusi da prima del 28 febbraio 2007 il Comune può concedere una parziale trasformazione della destinazione d’uso fino ad un massimo del 40% del volume geometrico originario, il cui ricavo deve essere utilizzato integralmente per finanziare la realizzazione di un nuovo albergo che abbia un minimo di tre stelle e almeno cinquanta camere. Naturalmente non è concesso, nel rifare la struttura, abbassare la classificazione precedente.

Inoltre, per gli alberghi in attività che dimostrino una gestione d’impresa che non consenta di fare investimenti tali da riqualificare l’azienda in sofferenza, il Comune può concedere una parziale trasformazione della destinazione d’uso fino ad un massimo del 40% del volume geometrico originario. Anche in questo caso, il ricavo della parte svincolata, dovrà finanziare un nuovo albergo con le stesse caratteristiche minime di cui al caso precedente.

“In tal modo si è voluto aiutare gli alberghi in difficoltà e che non sanno come uscire da una crisi che, in effetti, sta mettendo a dura prova la categoria – conclude Berlangieri – Credo che i sindaci che sapranno utilizzare al meglio la nuova legge avranno in mano uno strumento valido sia per recuperare alla ricettività gli immobili alberghieri chiusi sia per favorire i processi di riqualificazione delle strutture in attività favorendo così la crescita di un settore come quello turistico, fondamentale per l’economia locale”.

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