Economia

Iva sulla Tia, Gioia (Udc): “Silenzio dalle autorità, il Comune di Genova non intende fare nulla”

Alfonso Gioia
Foto d'archivio

Genova. “Le somme che i miei concittadini esborsano al Comune, in materie di rifiuti, sono maggiorate, e non di poco, rispetto a quello che la legge prevede”. E’ il j’accuse lanciato oggi da Alfonso Gioia, Capogruppo Udc a Tursi.

Nel 1993 il legislatore, con il decreto legislativo n. 507, ha previsto che i Comuni istituissero una tassa annuale, la Tarsu, da applicarsi in base a tariffa, secondo gli appositi regolamenti comunali, a copertura del costi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle zone del territorio comunale.

Nel 1997, con l’entrata in vigore dell’art. 49 del decreto Ronchi ( decreto legislativo n. 22 del 1997) e’ stato stabilito l’obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di istituire una tariffa per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale tariffa, poi usualmente denominata Tariffa di Igiene ambientale ( TIA/1 ), diversamente dalla normativa sulla TARSU (norma di fatto abrogata), sostanzialmente ha evitato di qualificare espressamente il prelievo come ” tributo” o ” tassa”, stabilendo, altresì, che deve sempre coprire l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Nel 2006, un successivo intervento normativo (n. 296 del 2006) , ha soppresso la tariffa di cui al precedente decreto Ronchi sostituendola con la “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, successivamente denominata Tariffa Integrale Ambientale (TIA/2). Essa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto per lo smaltimento in discarica.

La Tariffa Integrale Ambientale (TIA/2) non è mai stata resa operativa perché il relativo regolamento attuativo non è stato mai emanato. I Comuni hanno continuato, quindi, ad applicare la Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA/1).

“Questa sintetica ricostruzione – fa sapere Gioia in una apposita nota – del quadro normativo serve a comprendere tangibilmente il perché i genovesi stanno corrispondendo all’erario, per il tramite dell’AMIU, società a cui è stato affidato il servizio di applicazione e riscossione della TIA/1. somme maggiorate rispetto al dovuto. Perché l’Amiu, come peraltro le altre aziende italiane, ha applicato alla TIA/1 un’aliquota pari al 10%, a titolo di Iva, sulle fatture inerenti i servizi erogati.

Tuttavia l’applicazione dell’Iva sulla TIA/1 è stata ritenuta insostenibile dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2009) la quale ha sviscerato innumerevoli argomentazioni al fine di pervenire a determinare la natura tributaria della TIA/1 – continua Gioia – La Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 con sentenza n. 3756, da ultimo, ha ribadito, una volta per tutte, la pacifica natura tributaria della TIA/1 e la non assoggettabilità all’IVA.

Ora la situazione attuale è la seguente – sottolinea Gioia – AMIU (gestore del servizio) e Comune di Genova ( titolare del prelievo) incuranti di tutto ciò continuano ad incassare, del tutto arbitrariamente e illegittimamente ne deduco, l’IVA sulla TIA/1 e a versarla all’Erario, costringendo così tutti i cittadini a pagare un’imposta maggiorata ieri del 10 % oggi invece del 5 % come tributo provinciale.

Destano sgomento le osservazioni di AMIU secondo cui ‘la sentenza della Corte Costituzionale è stata oggetto di interpretazioni diverse e contrastanti da parte dei giudici di tutta Italia’, si tratta di una affermazione aberrante, priva di qualsivoglia fondamento giuridico; anche chi non è avezzo alle questioni giuridiche in senso stretto sa che una pronuncia della Corte Costituzionale sul tema è la massima espressione a garanzia di tutto il sistema legislativo e normativo, e non esiste giudice italiano che si possa discostare da tale pronuncia, oppure che quella della Corte non sia nient’altro che una mera ‘affermazione generica’ che ‘vuole’ l’Iva inapplicabile ai tributi.

“Permane una sorta di sgomento, e di disagio, nell’avvertire con quanta semplicità si proceda a negare, a volte confondere e a disapplicare i principi sanciti dagli organi supremi – conclude il capogruppo Udc –
E lo sgomento diventa senso di impotenza quando si riscontra che a disapplicare tali principi sono per prime le stesse istituzioni, il Comune di Genova nulla fa o intende fare per ripristinare la condizione di legittimità, alle quali per prime compete, invece, l’obbligo di darvi attuazione”.

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