Dpcm

Affetti stabili e parenti di sesto grado, passeggiate e mascherine: le Faq del governo su cosa si potrà fare nella fase 2

Visite ai congiunti, spostamenti necessari, passeggiate - ma solo per attività motoria e sportiva - e poi ripresa di varie attività. Le risposte ufficiali ai dubbi che però ne fanno venire altri

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Genova. Sul sito del governo sono state pubblicate le Faq, frequently asked questions, relative al dpcm del 26 aprile, quello che regola il Paese nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus. Risposte (non sempre semplici) a domande (molto semplici). Chi potremo andare a trovare? In quale caso potremo spostarci all’interno del nostro quartiere, comune, regione? Chi potrà tornare al lavoro? Chi sono i congiunti?

Le Faq in alcuni casi sciolgono i dubbi in maniera definitiva. In altri no. Ad esempio sulla questione delle visite ai congiunti non è chiaro – questione di virgole e di subordinate – che cosa si intenda per affetti stabili. Valgono anche gli amici? Ma che cosa si intende per amici stretti? E come è dimostrabile? Quello che è più chiaro è che queste visite dovranno avere carattere di necessità. Quindi un caffè per fare due chiacchiere no. Un nonno che da mesi non vede i nipotini, o che ha bisogno che qualcuno gli spieghi come funziona uno smartphone, sì. Anche in questo caso, dimostrare le varie situazioni ha un carattere di aleatorietà tale da gettare nel dubbio gran parte dei cittadini.

Ad ogni modo. Ecco alcune delle Faq. Partendo da “In quale caso sono consentiti gli spostamenti”?
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Sì, ma cosa si intende per “congiunti”?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Posso uscire per una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

In quali casi posso uscire?
Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Le novità del dpcm.
Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali.

Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.

Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

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