Genova. La spesa ma anche la passeggiata o la corsa, rigorosamente da soli, sono consentite solo all’interno del quartiere di residenza o al massimo del municipio di appartenenza in modo da evitare gli “spostamenti” tra territori limitrofi, ad eccezione delle comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Chi abita a Nervi e va a fare la spesa a Bolzaneto, tanto per fare un esempio, da oggi rischia di essere denunciato per l’articolo 650 del codice penale.
Una circolare della procura, scritta dal procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio con la supervisione del procuratore Francesco Cozzi e inviata ai vertici delle forze dell’ordine che si occupano dei controlli chiarisce e “interpreta” così il Dpcm del 9 marzo, che ha di fatto messo in quarantena l’intero Paese per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Ferme restando le disposizioni del dpcm del 9 marzo e quindi il divieto di uscire da proprio Comune di residenza senza autocertificazione per motivi di lavoro, salute o necessità, la Procura precisa che “è consentito , all’interno della zona di residenza, uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita legate all’attività motoria ed all’acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l’apertura – si legge nel testo – La limitazione alla zona di residenza (quartiere -circoscrizione) si desume dal carattere precettivo del verbo “evitare” indicato nell’art. 1 primo comma lettera A) del DPCM 8.3.2020 il cui contenuto è stato richiamato dall’analogo decreto del giorno successivo che ne ha esteso l’efficacia a tutto il territorio nazionale”.
Genova24 ha chiesto un’ulteriore precisazione alla Procura per evitare fraintendimenti rispetto al termine circoscrizione citata nella circolare: il riferimento della Procura è all’intero territorio dei municipi in cui è suddiviso il Comune di Genova.
Gli “spostamenti” da evitare – si legge nel documento della Procura – sono quelli fra territori limitrofi e quelli all’interno dei territori medesimi con l’eccezione di quelli sopra indicati : l’avere individuato , all’interno della stessa disposizione, le motivate eccezioni al principio (ragioni di salute, lavoro, necessità) , nonché la prevista possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, offrono il quadro dei confini,” anche territoriali entro i quali le attività di cui si tratta sono consentite”.
Resta ferma la possibilità di uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza per “comprovate esigenze di lavoro, salute, assistenza” e ovviamente “E’ vietato compiere le attività sopra indicate in gruppo o in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone”.
Ovviamente, chi si sposta legittimamente per ragioni di salute, lavoro o assistenza nell’ambito di quell’itinerario potrà svolgere le attività consentite normalmente nel quartiere come fare la spesa o comprare un giornale. Per esempio quindi chi abita in centro storico ma assiste un parente a Sestri ponente potrà fare la spesa a Sestri senza ricorrere in sanzioni.
Per quanto riguarda le giustificazioni che la gente dà alle forze dell’ordine, la Procura specifica che non possono essere denunciate per false attestazioni a pubblico ufficiale “per l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che , nel caso in esame, non può ritenersi ,finalizzata a provare la verità dei fatti esposti. Anche le false dichiarazioni previste dal dall’articolo 495 del codice penale – spiega il documento della procura “viene integrato esclusivamente, dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità, lo stato od altre qualità della persona”.
Nonostante il documento di autocertificazione scaricabile del sito del ministero dell’Interno faccia specifico riferimento all’art. 495, la Procura di Genova stabilisce che questo tipo di denunce non saranno accolte nel territorio di sua competenza. Resta ovviamente la denuncia per il 650, vale a dire il mancato rispetto di un provvedimento dell’autorità.